Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n.1 – Obblighi vaccinali

[trasmessa via email da Giusi Grassiccia il 20/01/2022 alle ore 11.29]

Si riporta di seguito la nota in oggetto.

Per praticità di consultazione, oltre al documento, sfogliabile e scaricabile più sotto, si riporta il testo qui:

Oggetto: Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n.1 – Obblighi vaccinali.

Care colleghe e cari colleghi,
nelle scorse settimane, come saprete, il Governo ha deciso di integrare il quadro delle
vigenti misure di contenimento alla diffusione del virus COVID-19 in relazione
all’evolversi della situazione epidemiologica.
Il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, prevede l’obbligo vaccinale per la prevenzione
dell’infezione da SARS-CoV-2 per il personale universitario, a decorrere dal 1° febbraio
2022 e affidandone il controllo ai rettori.
Lo stesso provvedimento introduce altresì, a partire dal 15 febbraio 2022, l’obbligo
vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni (e in questo caso il controllo è
delle prefetture e delle forze dell’ordine).

Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale
L’art. 4, commi 2 e 7, del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 prevede che la
vaccinazione possa essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute,
in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di
medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di
esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”. In tal caso, detto personale, per il
periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, è adibito a mansioni anche
diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione
del contagio. (art. 4, comma 7,decreto-legge n. 44/2021).
La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione
anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già
emesse, è prorogata sino al 31 gennaio 20221.

Sospensione per mancato adempimento
L’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di
svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il
periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento
comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte
dell’interessato all’Area Risorse Umane, dell’avvio o del successivo completamento del
ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque
non oltre il 15 giugno 2022.

Fin qua la doverosa comunicazione formale. Permettetemi di aggiungere che spero
vivamente che chi, tra noi, non si è ancora voluto vaccinare, possa ora riconsiderare
questa scelta, che confligge con i doveri di solidarietà che la Costituzione definisce
inderogabili.
Sarebbe davvero molto triste, e per me personalmente fonte d’angoscia, dover tagliar
fuori (per un tempo che oggi non è facile prevedere, al di là della prima scadenza)
anche solo una persona dalla vita della nostra comunità, privandola dei mezzi del
sostentamento. Ma la legge non concede vie d’uscita.

Con il saluto più caro,

IL RETTORE
(prof. Tomaso Montanari)

 

1 Si veda la Circolare del Ministero della Salute del 23/12/2021 prot. n. 0059069

 

Scarica QUI o sfoglia di seguito

CIRCOLARE OBBLIGO_VACCINALE_2022

 

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