“Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca”: una nuova “riforma dell’Università”?
Nella riunione del 4 giugno 2024 il consiglio dei ministri ha approvato “in esame definitivo, un disegno di legge per l’introduzione di misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.” (Fonte: comunicato stampa del Governo).
Tra queste (molte) materie, secondo le anticipazioni, l’Università.
Nel sito “Orizzontescuola.it” si può ritrovare un estratto del testo, che qui si riporta per praticità di lettura (non è stato possibile al momento verificare la rispondenza effettiva del testo al Disegno di Legge). All’Università sarebbe dedicato l’Art. 11:
ART. 11
(Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, comma 1, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e governance interna delle università;
riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le procedure di abilitazione scientifica nazionale e di valutazione dei prodotti della ricerca, nonché di mobilità all’interno del sistema nazionale della ricerca;
riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell’internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, con particolare attenzione alle procedure di chiamata diretta dall’estero di studiosi stabilmente impegnati all’estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario;
riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, con particolare riferimento all’individuazione degli obblighi didattici e di ricerca, nonché alle condizioni e alle modalità di svolgimento di attività esterne all’istituzione di appartenenza, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali;
riordino delle disposizioni relative alla individuazione dei principi generali a tutela dell’autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l’interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi;
riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza;
riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali, amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all’attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, ai sistemi informativi, valorizzando l’autonomia delle istituzioni;
riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all’attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca, nonché ricognizione e aggiornamento delle attività di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
2. I decreti legislativi in attuazione della delega di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono riunite in un regolamento unico.
5. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al presente articolo sono riuniti in un regolamento unico.