Dal “Milleproroghe”: proroghe per università e ricerca

Il Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (noto anche come “milleproroghe”), presenta un articolo (il numero 6) denominato “Proroga di termini in materia di universita’ e ricerca” (fonte originaria QUI). Il testo è qui sotto riportato in colore blu.

Al suo interno vi sono alcune disposizioni di largo interesse, tra le quali al comma 8 la proroga delle Commissioni ASN (si ringrazia Daniele Mezzapelle per la segnalazione), cui viene aggiunto un nuovo quadrimestre (di conseguenza la scheda riassuntiva, QUI, è stata aggiornata), e, al comma 1, una proroga alla possibilità di conferire assegni di ricerca (per cui era inizialmente previsto uno stop con la conclusione del 2022).

Ecco l’articolo completo:

 Art. 6 
 
       Proroga di termini in materia di universita' e ricerca 
 
  1.  All'articolo  14,  comma  6-quaterdecies,  primo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di  ricerca,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Per i centottanta giorni successivi alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»; 
    b)  le  parole:  «alla  predetta  data,  ovvero  deliberate   dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta
giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero  deliberate  dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine». 
  2. All'articolo 1, comma  1145,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, le parole: «2021-2022  e  2022-2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024». 
  4. All'articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»; 
    b) al comma 2,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2023/2024» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2024/2025». 
  5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio
2018, n. 3, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2023». 
  6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi  3  e  4,  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023. 
  7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter, periodi  primo  e
secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono  prorogati  al
31 dicembre 2023. 
  8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per
l'Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base  del  decreto
direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 e' prorogato al  31  dicembre
2023. Conseguentemente, la presentazione delle domande per  il  sesto
quadrimestre della tornata  dell'abilitazione  scientifica  nazionale
2021-2023 e' fissato dal 7  febbraio  al  7  giugno  2023.  I  lavori
riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023.
Il procedimento di formazione delle nuove  Commissioni  nazionali  di
durata  biennale  per  la   tornata   dell'abilitazione   scientifica
nazionale 2023-2025 e' avviato entro il 31 luglio 2023.

Poiché la ricostruzione della modifica normativa per gli assegni potrebbe risultare difficile (si fa riferimento a modifiche “All’articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79“, sperando di fare cosa utile e per praticità di consultazione si riporta (rimandando sempre alla fonte originaria) quello che appare come l’esito delle variazioni relative agli assegni di ricerca:

[di seguito in verde la nuova formulazione, risultante dalle modifiche, della norma che riformava il preruolo, per la parte relativa agli assegni di ricerca]

Decreto-legge 30 aprile 2022, n° 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150) (QUI la fonte)

6-quaterdecies. ((Fino al 31 dicembre 2023)), limitatamente alle risorse gia’ programmate ((ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine)), le universita’, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e’ riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.“.

Com’è noto il “Milleproroghe” è un Decreto-legge e, in quanto tale, immediatamente operativo, ma dev’essere poi convertito (pena la sua perdita di efficacia retroattiva) entro 60 giorni.

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