La riforma del reclutamento attraverso emendamenti a un Decreto Legge?
Più fonti di rilievo* prospettano che la riforma del reclutamento dei Ricercatori, ad oggi in discussione in Senato (Atto Senato n. 2285; si veda QUI), potrebbe essere realizzata sotto forma di emendamenti a un Decreto Legge (sul PNRR) in fase di conversione.
Per il reclutamento, gli emendamenti conterrebbero solo alcuni dei punti presenti nella legge in discussione in Senato e, segnatamente, quelli relativi agli Assegni di Ricerca, che verrebbero sostituiti da contratti di ricerca post-doc; quello che riguarda la figura di Ricercatore (o Ricercatrice) a Tempo Determinato, che sostituirebbe RTD-A e RTD-B, oltre alle norme transitorie. [aggiornamento importante: tramite emendamenti si introducono anche i “Gruppi scientifico-disciplinari”, che modificano i Settori Concorsuali e i Settori Scientifico Disciplinari (“si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione ed all’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari“). Si veda di seguito]
*In proposito è significativa l’audizione della Ministra dell’Università e della Ricerca del 26 maggio 2022 (si veda QUI), oltre ad un articolo che riporta un’intervista con Francesco Verducci, relatore dell’attuale norma in discussione al Senato (si veda QUI: emergono elementi importanti della possibile riforma del reclutamento). Proprio Verducci, facendosi carico di rappresentare la sintesi sul tema nell’ambito della maggioranza, presenterebbe gli emendamenti al DL 30 aprile 2022, n. 36, in fase di conversione. Nel momento in cui questo post viene pubblicato (29/5/2022, ore 21.40) gli emendamenti non sono visibili nel sito del Senato, ma potrebbero esserlo molto presto QUI).
Aggiornamento [30/5/2022, ore 23]: ora gli emendamenti sono disponibili QUI. Per praticità di lettura si riportano di seguito, in blu:
14.7
Verducci
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
“6-bis. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:
«Art. 15
(Gruppi e settori scientifico-disciplinari)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.
2. I gruppi scientifico-disciplinari:
a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
b) sono il riferimento per l’inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all’articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed alla indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
d) sono il riferimento per l’adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore ai tre quinti di quello dei settori scientifico-disciplinari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione ed all’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo 14, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5. L’aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l’aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro.».
6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.
6-quater. All’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.
6-quinquies. All’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «decreti di cui all’articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti «decreti di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
6-sexies. All’articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «della diversità dei» sono inserite le seguenti: «gruppi e dei»;
b) le parole «decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168».
6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:
«Art. 22
(Contratti di ricerca)
1. Le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, possono stipulare, ai fini dell’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati “contratti di ricerca”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l’indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l’aderenza del progetto di ricerca proposto all’oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell’ateneo, dell’ente o dell’istituzione, del Ministero dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all’estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all’articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.
5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l’accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.
6. L’importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
6-octies. All’articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o l’essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
b) al secondo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o al contratto di ricerca».
6-novies. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica possono consentire l’accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all’articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando»;
b) al comma 2:
1) all’alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;
2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell’università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l’università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore concorsuale in relazione al dipartimento interessato»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto»;
d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l’università valuta, su istanza dell’interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.»;
f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del macrosettore concorsuale di riferimento.»;
g) il comma 7 è abrogato;
h) al comma 8:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse;
i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;
j) al comma 9-ter, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;
k) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:
«9-quater. L’attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell’accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell’articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera b)» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) all’articolo 29, comma 5, le parole: «lettera b),» sono soppresse.
6-duodecies. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell’ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-terdecies. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tali procedure e ai contratti stipulati nell’ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quaterdecies. Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il termine di cui al presente comma, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quindecies. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, laddove il finanziamento, anche parziale, del relativo contratto sia a valere sulle medesime risorse.
6-sedecies. Alle procedure di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all’articolo 22, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-octiesdecies. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell’inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell’inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
6-noviesdecies. Il limite temporale di dodici anni di cui all’articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo.
6-vicies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 24-bis è inserito il seguente:
«Art. 24-ter
(Tecnologi a tempo indeterminato)
1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un’apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.
3. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell’ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all’articolo 24-bis.».
6-vicies semel. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall’adozione del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al comma 6-vicies prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l’ateneo nel quale presta servizio.”