L. 16 luglio 2026 , n. 129 “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario”

 

Il sistema universitario è stato nuovamente oggetto di una radicale modifica (che entrerà in vigore l’8 agosto 2026 [aggiornamento del 28/8/2026: la modifica è in vigore; QUI il permalink dell’atto su Normattiva) riguardante le modalità di reclutamento (ma anche di progressione di carriera) del personale docente universitario. La cosiddetta Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) viene sostituita da “requisiti di produttività e di qualificazione scientifica” che saranno “individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell’ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore” della legge che introduce queste innovazioni: Legge 16 luglio 2026 , n. 129 “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario”Il testo della legge in Gazzetta Ufficiale. La stessa legge prevede delle liste dalle quali individuare, per sorteggio, la composizione “esterna” delle commissioni di concorso.

Questa comunicazione verrà progressivamente aggiornata con alcuni aspetti tecnici (tempistiche per i decreti applicativi, schema riassuntivo semplificato ecc.).

Per semplicità di lettura, si riportano le disposizioni transitorie e finali (art. 3), che possono essere di interesse a coloro che hanno l’abilitazione, a coloro che non se la sono vista attribuire e, più in generale, per, avere un’idea di cosa dovrà avvenire. NB: i grassetti sono aggiunti:

1. Fino alla definizione dei requisiti di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, nonché delle modalità di formazione delle commissioni ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge*.
2. Alle procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Coloro che sono in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono comunque in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, fino al termine di validità dell’abilitazione medesima.
4. Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell’ambito dell’abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammessi alla partecipazione alle procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda.
5. Fino al termine di cui all’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi previste i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
6. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata,» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio universitario nazionale,» e le parole: «della commissione di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo».
* secondo la norma, i requisiti sono “da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”. Poiché l’entrata in vigore era l’8 agosto, i requisiti dovrebbero essere adottati entro il 6 novembre 2026.

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